Il caso riguarda la Cooperativa Iris, la cui offerta tecnica era stata caricata sulla piattaforma telematica senza la firma digitale richiesta dal disciplinare di gara. La Prefettura ha quindi chiesto all’ANAC di chiarire se fosse possibile considerare valida la documentazione, nonostante l’irregolarità formale.

Secondo l’Autorità, l’elemento decisivo è la possibilità di identificare con certezza il soggetto che ha presentato l’offerta. Nel caso esaminato, le modalità di autenticazione e accesso alla piattaforma Acquisti in Rete consentivano di ricondurre la documentazione alla cooperativa, escludendo dubbi sulla sua provenienza.

Il ruolo della piattaforma digitale

Un elemento centrale nella valutazione dell’ANAC è rappresentato dalle caratteristiche della piattaforma telematica utilizzata per la gara. I sistemi digitali di approvvigionamento pubblico consentono infatti di tracciare le operazioni effettuate dagli utenti e ricostruire le diverse fasi della procedura.

Nel caso in esame, la gara si è svolta attraverso il portale Acquisti in Rete, che dal 1° gennaio 2024 prevede modalità di autenticazione di livello LoA3, basate su sistemi di identità digitale in grado di identificare univocamente gli utenti. Tra gli strumenti previsti figurano SPID, Carta d’identità elettronica e le identità digitali nazionali riconosciute nell’ambito del sistema europeo eIDAS.

Questi sistemi permettono di ricondurre le operazioni effettuate online al soggetto autenticato. Di conseguenza, la mancanza della firma digitale non è sufficiente, da sola, a dimostrare che l’offerta sia incerta o non riconducibile al concorrente: occorre verificare se la sua provenienza possa essere identificata con certezza attraverso gli elementi disponibili.

La decisione dell’ANAC

L’Autorità ha ritenuto che, nel caso della Cooperativa Iris, le modalità di accesso alla piattaforma consentissero di identificare con certezza l’autore dell’offerta. Ha quindi concluso che fosse possibile attivare il soccorso istruttorio, senza procedere all’esclusione automatica per la sola mancanza della sottoscrizione digitale.

La decisione non elimina l’obbligo della firma digitale previsto dai disciplinari di gara, ma ribadisce che le irregolarità formali devono essere valutate in concreto. Quando la provenienza dell’offerta è certa, l’esclusione può risultare sproporzionata rispetto alla natura del difetto, in coerenza con i principi del risultato e della proporzionalità che ispirano il Codice dei contratti pubblici.

Fonte: ANAC – Delibera n. 369 del 23 settembre 2026.