LA MASSIMA
È illegittimo il frazionamento artificioso di un servizio continuativo mediante reiterati affidamenti diretti sotto soglia, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la suddivisione, così come la sistematica riaffermazione del contraente uscente in violazione del principio di rotazione. Costituiscono ulteriori profili di illegittimità l’omessa programmazione degli acquisti, l’inadempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e il ricorso a un nuovo affidamento diretto in pendenza del contenzioso, qualora non sussistano i presupposti per differire la stipula del contratto con l’aggiudicatario della procedura di gara.




