LA MASSIMA

È illegittima la previsione, nella lex specialis di una procedura di project financing, di requisiti di partecipazione ulteriori o più restrittivi rispetto a quelli tassativamente previsti dal d.lgs. n. 36/2023, qualora non proporzionati all’oggetto della concessione e idonei a limitare la concorrenza e la partecipazione degli operatori economici. Parimenti illegittime sono le disposizioni di gara che presentino contraddizioni insanabili in ordine alla durata della concessione e le clausole che ostacolino la parità di trattamento tra concorrenti. Tali violazioni, ove integrino gravi restrizioni della concorrenza, legittimano l’intervento di ANAC ai sensi dell’art. 220, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, mediante parere motivato volto a sollecitare l’annullamento in autotutela degli atti di gara.