Le nuove Disposizioni del Presidente dell’Anac del 21 luglio 2026, ridefiniscono il procedimento per l’applicazione delle misure straordinarie previste dall’articolo 32 del Dl 90/2014, valorizzando le misure concrete adottate dalle aziende per dimostrare la propria dissociazione dalle condotte illecite. Di fatti, tra gli elementi valutati rientrano l’adozione e l’effettiva attuazione del modello 231, il suo costante aggiornamento e il ruolo dell’Organismo di vigilanza.
Quindi, attualmente, nel procedimento amministrativo è determinante la prova del proprio allentamento dall’illecito. Tanto è vero che, temporis progressu nelle Disposizioni del 16 settembre 2022 si faceva un mero riferimento, prettamente generico quali “atti realmente dissociativi”.
Mentre, con le nuove Disposizioni del 2026, viene riportato uno specifico riferimento normativo, ovvero, il Dlgs 231/2001, nella quale la nota informativa della Guardia di Finanza dovrà riportare, tra le informazioni sull’operatore economico, “l’adozione di eventuali modelli di cui al Dlgs 231/2001 e il possesso di eventuali certificazioni Iso in materia di prevenzione della corruzione”; con obbligo del dirigente dell’archiviazione in caso di “avvenuta applicazione della misura cautelare di cui all’articolo 45, comma 3, del Dlgs 231/2001 nei confronti dell’impresa aggiudicataria”. Dunque, è possibile l’archiviazione anche dopo la conclusione del contratto, con l’onere dell’impresa nel dimostrare di aver attivato un percorso di risanamento organizzativo. A queste condizioni, è consentita l’archiviazione.
Determinante, è la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sentenza n. 2818 del 16 luglio, con la quale si ritiene che, qualora l’impresa dimostri di aver adottato o di avere aggiornato tempestivamente il Modello 231 per prevenire reati della stessa specie (di quello eventualmente contestato), tale condotta dimostra l’effettiva rottura con il passato e il ripristino dell’affidabilità aziendale.
Non è sufficiente, infatti, predisporre un modello sulla carta: occorre dimostrarne l’efficacia nella prevenzione dei reati. Particolare attenzione viene riservata anche all’attività dell’Organismo di vigilanza successiva alla conoscenza dei fatti illeciti. La sua condotta diventa quindi un elemento determinante per verificare la concretezza delle misure di prevenzione e l’effettiva volontà dell’impresa di correggere le proprie criticità. Il nuovo orientamento rafforza così il valore del modello 231 come strumento di prevenzione e di recupero dell’affidabilità dell’impresa nell’ambito degli appalti pubblici.




