Con la sentenza n. 8 del 2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarisce le condizioni per l’applicazione del termine abbreviato di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 per contestare le decisioni relative all’oscuramento dei documenti nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

La pronuncia stabilisce che il rito super-accelerato presuppone il rispetto degli obblighi informativi da parte della stazione appaltante e l’adozione di un provvedimento specifico ed espresso sull’istanza di oscuramento. La semplice pubblicazione dell’offerta tecnica con parti coperte da omissis non è sufficiente a configurare una decisione implicita dell’amministrazione e, pertanto, non determina automaticamente la decorrenza del termine ridotto.

La controversia trae origine da una gara indetta dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per l’affidamento di un servizio di campionamento della legionella e la fornitura di dispositivi di filtrazione. Dopo l’aggiudicazione a Sterimed S.r.l., la seconda classificata, Bioh Group Filtrazione S.r.l., aveva ottenuto accesso a una versione oscurata dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. In assenza di una comunicazione conforme all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e di un’esplicita indicazione delle decisioni assunte sulle richieste di riservatezza, il TAR Lombardia aveva dichiarato irricevibile la domanda volta a ottenere la documentazione integrale, ritenendo scaduto il termine di dieci giorni.

Investita della questione, l’Adunanza Plenaria ha precisato che il regime processuale speciale, in quanto derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, non può essere esteso a situazioni diverse da quelle espressamente previste dalla legge. Il termine abbreviato è infatti strettamente collegato all’adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione che consentono ai concorrenti di conoscere tempestivamente gli atti di gara e le determinazioni dell’amministrazione.

Quando tali obblighi risultano violati in modo sostanziale, trova nuovamente applicazione il rito ordinario in materia di accesso, disciplinato dall’art. 116 del codice del processo amministrativo, con il relativo termine di trenta giorni. Non ogni irregolarità formale, tuttavia, comporta tale conseguenza: occorre verificare se la carenza informativa abbia effettivamente impedito all’operatore economico di comprendere la portata della decisione e di valutare le iniziative difensive da intraprendere.

La Plenaria esclude inoltre che la sola presenza di oscuramenti nell’offerta tecnica possa sostituire un provvedimento amministrativo espresso. La scelta di sottrarre determinate informazioni all’accesso richiede infatti una valutazione concreta degli interessi coinvolti, bilanciando la tutela dei segreti tecnici e commerciali con il diritto degli altri concorrenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

In conclusione, la sentenza rafforza il principio secondo cui la rapidità del contenzioso in materia di appalti deve essere accompagnata da adeguate garanzie di conoscibilità degli atti. La stazione appaltante è tenuta a comunicare in modo completo le proprie determinazioni sull’oscuramento, mentre gli operatori economici possono beneficiare del termine ordinario quando una violazione sostanziale degli obblighi informativi impedisca l’applicazione del rito speciale. La mera ostensione di documenti parzialmente oscurati, in assenza di una decisione espressa, non è dunque sufficiente a far decorrere il termine di dieci giorni.