Con la sentenza n. 15739/2026, il TAR Lazio chiarisce in che modo sono considerati validi i controlli alternativi e le autocertificazioni nelle gare quando è presente un blocco del FVOE, il quale potrebbe compromettere l’aggiudicazione. Inoltre, precisa le possibili conseguenze qualora la piattaforma non consentisse il completamento delle verifiche, con il rischio di sospensione del procedimento.
La questione è stata affrontata dalla sentenza relativamente all’affidamento in concessione di alcuni servizi pubblici svolti dal Comune di Roma Capitale. Il Tribunale ha considerato legittima l’aggiudicazione, pur in presenza di anomalie e, quindi, di malfunzionamento del FVOE, sottolineando l’importanza dei controlli effettuati mediante canali alternativi.
La controversia riguarda una procedura aperta per l’affidamento quinquennale in concessione di due bar-punti ristoro situati in parchi, comprensiva di servizi di gestione e valorizzazione delle aree verdi, per un valore complessivo di circa 3,8 milioni di euro. La seconda classificata, gestore uscente, impugnava l’aggiudicazione contestando, in particolare, la verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, effettuata durante il temporaneo blocco della piattaforma FVOE senza acquisire l’autocertificazione prevista dall’art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2023, nonché il ricorso al silenzio-assenso per alcuni controlli richiesti alla Procura della Repubblica.
L’art. 99 comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023 prevede le ipotesi di malfunzionamento del FVOE dell’operatore economico o della piattaforma. La normativa prevede che, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, è comunque possibile procedere all’aggiudicazione, la quale ha carattere immediatamente efficace con acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente ai sensi del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione deve confermare il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione non verificabili per il malfunzionamento della piattaforma. I controlli devono comunque essere completati entro un termine congruo; in caso di esito negativo, si applicano le conseguenze previste dalla legge, incluso il recesso dal contratto
Il TAR ha respinto la censura, riconoscendo che il blocco del FVOE costituiva un impedimento tecnico oggettivo. Durante l’indisponibilità della piattaforma, il RUP aveva quindi svolto autonomamente le verifiche, acquisendo prima dell’aggiudicazione del 4 maggio 2026 la documentazione relativa ai requisiti speciali, al DURC, alla regolarità fiscale, all’antimafia e al pantouflage. Il silenzio-assenso era stato applicato soltanto ai certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti richiesti alla Procura. Il Collegio ha pertanto escluso che l’aggiudicazione fosse avvenuta senza alcun controllo.
Un’altra censura riguardava l’assenza della specifica autocertificazione prevista dall’art. 99, comma 3-bis. Il TAR ha respinto anche tale doglianza, rilevando che tutti i concorrenti avevano già presentato dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti e sull’assenza di cause di esclusione. Inoltre, l’aggiudicataria aveva depositato in giudizio i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti. La pronuncia non esclude l’obbligo previsto dalla norma, ma valorizza, nel caso concreto, la documentazione già acquisita e i controlli effettivamente svolti.
Il Tribunale affronta anche un’ulteriore questione riguardante la mancata presentazione del PEF da parte dell’aggiudicataria. Pertanto, è stato chiarito che il codice dei contratti pubblici non ha un obbligo espresso di allegare il Piano Economico Finanziario a tutte le offerte nelle procedure di concessione. L’obbligo dipende dalle diposizioni applicabili e dalla documentazione prevista dalla specifica procedura. Nel caso di specie, il disciplinare di gara non prevedeva espressamente ai concorrenti la presentazione del PEF e permetteva di verificare la conformità dell’offerta al piano elaborato dall’ente concedente.
In conclusione, il TAR dichiara improcedibile il ricorso confermando che il malfunzionamento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico non determina automaticamente l’illegittimità dell’aggiudicazione. Ciò che assume rilievo sono i controlli concretamente effettuati, il rispetto dei presupposti normativi e la documentazione disponibile.



