Con la sentenza n. 7315/2026, pubblicata il 5 ottobre 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha confermato il diritto di un’impresa aggiudicataria di accedere integralmente all’offerta tecnica della concorrente seconda classificata, nell’ambito della gara per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova.

Il Collegio ha chiarito che il termine speciale di dieci giorni per contestare l’oscuramento non preclude una successiva istanza di accesso quando l’interesse difensivo sorge soltanto in un momento successivo, in relazione a un contenzioso sull’aggiudicazione.

La sentenza ribadisce inoltre che non è sufficiente invocare genericamente il know-how aziendale o la riservatezza delle referenze per sottrarre documenti all’accesso. L’impresa deve individuare le informazioni da proteggere e dimostrarne il concreto valore competitivo. L’oscuramento integrale di intere relazioni tecniche non è giustificato in assenza di motivazioni specifiche.

La tutela dei segreti commerciali deve essere bilanciata con il diritto di difesa del concorrente, tenendo conto delle effettive esigenze di tutela in giudizio.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello, confermando l’obbligo di consentire l’accesso alla documentazione richiesta. La pronuncia ribadisce che, nelle gare pubbliche, la riservatezza commerciale deve essere rigorosamente dimostrata e non può ostacolare ingiustificatamente il diritto di difesa degli operatori economici.