L’affidamento diretto a una società sportiva di un progetto di riqualificazione e gestione di uno stadio, per un valore superiore a 100 milioni di euro e una durata di oltre 40 anni, non rispetta la normativa sui contratti pubblici. È quanto chiarito dall’ANAC con la delibera n. 434 del 28 ottobre 2026.
La vicenda riguarda un Comune del Centro Italia che aveva assegnato direttamente alla società sportiva utilizzatrice dell’impianto un’importante operazione di riqualificazione dello stadio, comprendente anche la realizzazione di una clinica privata. L’amministrazione aveva giustificato la scelta richiamando le agevolazioni previste dal D.lgs. 38/2021.
Secondo l’Autorità, tuttavia, tali disposizioni non consentono di evitare la procedura di gara per l’affidamento della concessione. La società sportiva proponente può beneficiare di specifiche semplificazioni soltanto dopo essersi aggiudicata la gara pubblica indetta sulla base del progetto definitivo approvato.
L’ANAC ha inoltre evidenziato diverse criticità economiche, tra cui la concessione gratuita del diritto di superficie, l’esenzione da alcuni oneri e imposte e la possibilità per la società di acquisire la proprietà del bene al termine della concessione. Vantaggi che non risultavano adeguatamente quantificati nel Piano Economico Finanziario.
Ulteriori dubbi hanno riguardato la sostenibilità dell’intera operazione, fondata anche sui ricavi futuri derivanti dalla realizzazione e dalla gestione della clinica, considerati elementi ancora incerti e non sufficientemente documentati.
La determina comunale relativa all’affidamento era già stata annullata dal TAR, a seguito del ricorso presentato dalla Regione, con ripercussioni anche sulla convenzione stipulata con la società di progetto.
Con il proprio intervento, l’ANAC ribadisce un principio fondamentale: le agevolazioni previste per favorire gli investimenti delle società sportive non possono tradursi in deroghe generalizzate alle regole di concorrenza e trasparenza. Anche quando l’iniziativa parte dalla società che utilizza l’impianto, l’affidamento della concessione deve rispettare le procedure di evidenza pubblica previste dalla legge.
Fonte Anac - Delibera n. 434 del 28 ottobre 2026.



