La suddivisione in lotti, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, è una disposizione normativa volta a favorire l’accesso paritario al mercato da parte delle PMI, superando gli ostacoli tradizionali delle dimensioni degli appalti, la quale prevede espressamente che la scelta di suddividere gli appalti in lotti resta a discrezione dei poteri esercitati dalla stazione appaltante. Dunque, la suddivisione in lotti rappresenta uno strumento chiave per favorire un’economia di prossimità, volta ad incoraggiare la partecipazione di operatori economici. A fornire delle specifiche precisazioni, in merito al suddetto potere esercitato dalla PA è la sentenza n. 2111/2026 del TAR Calabria. Infatti, la scelta di non suddividere la gara in lotti funzionali, richiede una puntuale motivazione e non può essere del tutto generica. Tale motivazione dovrà quindi essere espressamente indicata nel bando o nella lettera invito, in quanto il dispositivo di legge delle ripartizioni in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza.
Nell’ambito di una procedura di gara indetta tramite il MePA per l’affidamento di un servizio, un operatore economico proponeva ricorso dinanzi al TAR, contestando, tra i diversi profili di illegittimità, la decisione della stazione appaltante di prevedere un lotto unico. Tale scelta si poneva, infatti, in potenziale contrasto con l’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, che individua nella suddivisione dell’appalto in lotti il principio generale in materia di contratti pubblici, ammettendo il ricorso al lotto unico solo in via eccezionale e a condizione che la relativa decisione sia adeguatamente giustificata attraverso una motivazione puntuale e circostanziata.
Il Collegio precisa che il principio di suddivisione in lotti non è assolutamente inderogabile e può essere ovviato a suffragio di una decisione adeguatamente e oggettivamente motivata, la quale dev’essere operativamente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati, nel rispetto dei principi cardine di proporzionalità e ragionevolezza. Precisamente, la motivazione dev’essere correttamente indicata negli atti di gara, bando o lettera invito. Difatti, il TAR puntualizza che il considerando n. 78 della Direttiva UE 2014/24 richiama, in via esemplificativa, alcune situazioni che possono legittimare la scelta di non articolare l’appalto in lotti. Tra queste rientrano l’eventualità che il frazionamento possa ostacolare il confronto concorrenziale, determinare difficoltà tecniche eccessive o costi sproporzionati nella realizzazione dell’appalto, nonché la possibilità che il coordinamento tra i diversi operatori economici coinvolti comprometta il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali.
In conclusione, il TAR Calabria ha accolto il ricorso presentato, ritenendo illegittima la scelta della stazione appaltante di procedere mediante un lotto unico in assenza di un'adeguata motivazione. La stazione appaltante, quando intende derogare alla suddivisione in lotti, deve dimostrare preventivamente l'esistenza di ragioni effettive che rendano preferibile l'affidamento unitario. Non può limitarsi a richiamare genericamente esigenze organizzative o di indivisibilità. Inoltre, le giustificazioni formulate soltanto durante il giudizio non possono sanare l'originaria lacuna motivazionale degli atti di gara.



