Con la sentenza n. 7857/2026 il Consiglio di Stato torna sulla clausola sociale negli appalti (artt. 57 e 102 d.lgs. 36/2023) e chiarisce che l’impegno all’assorbimento del personale può risultare dall’offerta nel suo complesso, senza che sia necessario un elaborato separato denominato “piano di assorbimento”.
Il principio. Il Collegio parte dalla funzione del progetto di assorbimento: consentire alla stazione appaltante di verificare la serietà e la concreta praticabilità dell’impegno assunto, a tutela dei lavoratori dell’operatore uscente. Se questa è la ratio, la forma passa in secondo piano: non è richiesto a pena di esclusione che il progetto sia contenuto in uno specifico documento, purché l’offerta offra tutti gli elementi per la verifica. Richiamando il precedente n. 2814/2022, la sentenza ricorda che il progetto previsto dalle Linee guida ANAC n. 13 è necessario quando l’assorbimento non è totale (limitazioni per qualifiche, variazioni contrattuali, tempistiche differenziate), mentre è ridondante quando l’impegno è assoluto, con totale riassorbimento e rispetto dei contratti in essere.
L’applicazione al caso. L’offerta tecnica indicava, per ciascuna funzione, numero di addetti, ruoli e mansioni, per un organico di 35 unità, coincidente con i 35 operatori dell’uscente. L’impegno al totale assorbimento era dunque certo e la mancata allegazione di un autonomo piano risultava irrilevante.
In sintesi. Appello rigettato. La pronuncia conferma un approccio sostanzialistico: sulla clausola sociale conta la verificabilità dell’impegno, non il nomen del documento.



