Il nuovo Codice dei contratti pubblici, introdotto con il D.Lgs. 36/2023, ha profondamente innovato la disciplina dell’accesso agli atti nelle procedure di affidamento, puntando sulla digitalizzazione, sulla tempestiva disponibilità della documentazione e sulla semplificazione delle procedure.

Gli articoli 35 e 36 del Codice delineano un sistema nel quale l’accesso agli atti avviene prevalentemente attraverso le piattaforme digitali, riducendo la necessità di presentare specifiche istanze. In particolare, l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti presupposti all’aggiudicazione vengono messi a disposizione dei concorrenti non definitivamente esclusi. Inoltre, le offerte dei primi cinque classificati sono reciprocamente accessibili.

Questa maggiore trasparenza deve tuttavia conciliarsi con la tutela dei segreti tecnici e commerciali delle imprese. L’articolo 35, comma 4, consente infatti di escludere dall’accesso le informazioni che costituiscono effettivi segreti commerciali, purché l’operatore economico presenti una dichiarazione motivata e comprovata. Non sono quindi sufficienti generiche richieste di riservatezza o il semplice richiamo al know-how aziendale.

Spetta alla stazione appaltante verificare concretamente le ragioni addotte dall’impresa, valutando il valore economico delle informazioni, la loro effettiva segretezza e le misure adottate per proteggerle. La decisione sull’oscuramento deve essere espressa e adeguatamente motivata.

Un chiarimento particolarmente importante è arrivato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026. La pronuncia ha precisato che il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 36, comma 4, per impugnare le decisioni sulle richieste di oscuramento presuppone il corretto adempimento degli obblighi informativi da parte della stazione appaltante.

La semplice pubblicazione di un’offerta tecnica contenente omissis, infatti, non equivale a una decisione implicita di accoglimento della richiesta di secretazione. L’Amministrazione deve adottare una specifica determinazione e darne conto nella comunicazione digitale dell’aggiudicazione. In presenza di carenze informative sostanziali, non può operare automaticamente il rito super-accelerato, tornando invece applicabile il rito ordinario in materia di accesso, previsto dall’articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

Un ulteriore profilo riguarda la documentazione relativa alla verifica dell’anomalia dell’offerta. Anche le giustificazioni presentate dall’aggiudicatario, comprese quelle relative ai costi, al personale e alle soluzioni organizzative, rientrano tra gli atti accessibili, ferma restando la possibilità di tutelare eventuali segreti tecnici e commerciali effettivamente dimostrati.

Il nuovo sistema richiede, pertanto, particolare attenzione da parte delle stazioni appaltanti, chiamate a gestire correttamente le dichiarazioni di riservatezza, motivare le decisioni sugli oscuramenti e garantire la tempestiva disponibilità della documentazione.

In conclusione, il nuovo Codice mira a realizzare un equilibrio tra trasparenza amministrativa, tutela della concorrenza e diritto di difesa. L’accesso agli atti non deve tradursi né in una divulgazione indiscriminata delle informazioni aziendali né in uno strumento per sottrarre documenti alla conoscenza dei concorrenti. La digitalizzazione rende il procedimento più rapido, ma non elimina la necessità di un’attenta valutazione giuridica e amministrativa da parte delle stazioni appaltanti.