L’accesso alla documentazione di gara deve essere garantito agli operatori economici legittimati, mentre gli oscuramenti devono restare circoscritti alle informazioni effettivamente riservate.

È questo il principio ribadito dall’ANAC con il Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026, in materia di applicazione degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici. L’obiettivo è evitare limitazioni generalizzate all’accesso, che potrebbero impedire ai concorrenti di verificare la correttezza dell’aggiudicazione e di tutelare i propri diritti. L’articolo 35 del Codice consente di proteggere le informazioni che costituiscono effettivi segreti tecnici o commerciali. La riservatezza, tuttavia, non può essere invocata genericamente per sottrarre alla consultazione un’intera offerta. L’operatore economico deve presentare una richiesta specifica e motivata, individuando le parti da proteggere e le ragioni concrete della riservatezza. Spetta alla stazione appaltante verificare la fondatezza della richiesta e decidere se autorizzare l’oscuramento.

Non sono quindi ammessi oscuramenti indiscriminati: la limitazione dell’accesso deve riguardare esclusivamente le informazioni per le quali ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Il Comunicato richiama il parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 e supera le precedenti indicazioni ANAC del 30 gennaio 2025, relative al fascicolo n. 165/2025. Viene inoltre richiamata la delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026, relativa all’aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023. L’indirizzo conferma la necessità di bilanciare la tutela dei segreti aziendali con il diritto degli operatori legittimati di conoscere gli atti rilevanti della procedura. Le stazioni appaltanti devono quindi garantire l’accesso alla documentazione prevista dal Codice, valutare puntualmente le richieste di riservatezza ed evitare oscuramenti estesi a interi documenti senza adeguata motivazione. La disponibilità degli atti è fondamentale anche per consentire ai concorrenti di verificare i punteggi, le valutazioni della commissione e gli eventuali profili di illegittimità dell’aggiudicazione, anche in vista di un ricorso.

Con il Comunicato n. 10 del 6 maggio 2026, ANAC ribadisce che la trasparenza costituisce la regola e l’oscuramento un’eccezione da motivare e valutare caso per caso. Per le stazioni appaltanti, ciò significa adottare criteri rigorosi nella gestione delle richieste di riservatezza. Per gli operatori economici, resta essenziale motivare concretamente la necessità di proteggere i propri segreti tecnici e commerciali.

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 36/2023, articoli 35 e 36; ANAC, Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026; Consiglio di Stato, parere n. 61/2026; ANAC, delibera n. 148 del 1° aprile 2026.