La Pubblica Amministrazione non può autorizzare l’accesso a documenti di gara già definitivamente esclusi dall’ostensione dal giudice, in assenza di elementi nuovi idonei a giustificare una diversa determinazione. Lo chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5217 del 1° luglio 2026.

La vicenda riguarda una gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, nella quale la società seconda classificata aveva chiesto di visionare la documentazione tecnica dell’aggiudicataria.

Dopo una prima decisione del TAR, che aveva negato l’accesso ad alcuni documenti, il Comune aveva autorizzato la divulgazione di tutti i 122 elaborati contestati, anche di quelli già definitivamente sottratti all’ostensione.

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso dell’aggiudicataria, dichiarando la nullità del provvedimento comunale nella parte in cui violava il giudicato. Il successivo ordine di riesame, infatti, riguardava soltanto i documenti per i quali era ancora necessario un nuovo bilanciamento tra diritto di difesa e riservatezza.

La pronuncia chiarisce, inoltre, che la semplice dichiarazione di segretezza da parte dell’impresa non è sufficiente a impedire l’accesso. Per i documenti ancora da valutare, l’amministrazione deve verificare concretamente l’esistenza di segreti tecnici e commerciali e bilanciare la loro tutela con le esigenze difensive del richiedente.

La decisione ribadisce quindi due principi fondamentali: il rispetto delle pronunce giudiziarie definitive e la necessità di valutare caso per caso la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte tecniche.

Per le stazioni appaltanti, la decisione impone innanzitutto di individuare con precisione l’ambito oggettivo delle pronunce giudiziarie da eseguire, distinguendo i documenti per i quali l’accesso è stato definitivamente negato da quelli per i quali permane la necessità di una valutazione amministrativa.

Un riesame disposto dal giudice non può essere inteso come un potere illimitato di rideterminazione dell’istanza.

Per gli operatori economici che chiedono l’accesso, la sentenza evidenzia invece l’importanza di illustrare in modo specifico il collegamento tra la documentazione richiesta e le esigenze di tutela dei propri diritti e interessi.

Per le imprese aggiudicatarie, infine, emerge la necessità di individuare con precisione le informazioni che si assumono riservate, fornendo elementi idonei a consentire una valutazione concreta della loro natura tecnica o commerciale e delle ragioni che ne giustificano la protezione.

La mera qualificazione di un documento come riservato non è, infatti, sufficiente a sottrarlo automaticamente all’accesso.

In conclusione, la decisione definitiva del Consiglio di Stato affronta due questioni di particolare rilevanza giuridica. In primo luogo, ribadisce il principio dell’obbligatorietà del rispetto del giudicato, chiarendo che, qualora l’accesso a determinati documenti di gara sia stato definitivamente negato con sentenza passata in giudicato, la pubblica amministrazione non può adottare provvedimenti che si pongano in contrasto con quanto stabilito in sede giurisdizionale. In secondo luogo, la pronuncia si sofferma sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali relativi a documenti ancora oggetto di valutazione, evidenziando la necessità di operare un bilanciamento concreto tra le esigenze di riservatezza e il diritto di difesa, al fine di individuare un equilibrio tra gli interessi contrapposti.