Il TAR ha affrontato la questione relativa ai casi in cui nelle procedure di gara emergano costi apparentemente sottostimati, spese non dettagliate o prestazioni migliorative totalmente prive di una specifica contabilizzazione. Nel caso di specie, il RUP deve obbligatoriamente avviare la verifica dell’anomalia?

La sentenza è chiara, non è sufficiente la mera individuazione di singole incongruenze contabili, ma si deve procedere con la concreta dimostrazione di elementi specifici capaci di compromettere definitivamente l’affidabilità dell’offerta.

La controversia riguarda l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Serrara Fontana. La seconda classificata ha impugnato l’esito della gara, contestando la mancata dichiarazione sulla clausola sociale, la rimodulazione delle frequenze di raccolta, ritenuta peggiorativa, e soprattutto la presunta anomalia economica dell’offerta vincitrice, che aveva ottenuto 76,653 punti con un ribasso dell’8,20%, contro i 69,665 punti della ricorrente.

Nei motivi del ricorso, la ricorrente individua cinque presunte incongruenze economiche, che avrebbero dovuto imporre l’attivazione della verifica di congruità ex art. 110:

  1. Ammortamento delle attrezzature: calcolato su cinque anni anziché quattro, con riduzione dei costi annui;
  2. Manodopera per migliorie: scostamento di 836,67 ore annue tra prestazioni aggiuntive previste e ore eccedentarie contabilizzate;
  3. Attrezzature migliorative: assenza di un dettaglio analitico dei costi delle dotazioni tecnologiche;
  4. Lavoro festivo e notturno: mancata evidenziazione delle maggiorazioni retributive previste dal CCNL;
  5. Spese contrattuali: mancata contabilizzazione separata degli oneri di rogito e bollo.

Per quanto sopra esposto, la ricorrente riteneva che le circostanze segnalate fossero sufficienti a dichiarare l’offerta inattendibile, o comunque tali da poter richiamare e attivare l’art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il TAR respinge il ricorso e richiama il comma 1, dell’art. 110, del D.Lgs. 36/2023, per cui le stazioni appaltanti valutano la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta che appaia anormalmente bassa basandosi su elementi oggettivi e specifici indicati precisamente nel bando o nell’avviso.

La sentenza riporta sinteticamente la natura globale del giudizio di congruità: “Il giudizio di verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala, inoltre, ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme”.

Pertanto, la semplice inesattezza di una sola componente economica non conta da sola, ma serve l’effettiva compromissione dell’esecuzione dell’appalto. Tanto è vero che, la ricorrente non aveva fornito una quantificazione rigorosa capace di dimostrare concretamente l’incidenza complessiva delle presunte carenze.

In conclusione, un’ulteriore precisazione della sentenza è doverosa, con riguardo ai limiti del controllo giurisdizionale. Difatti, il TAR richiama l’art. 34, comma 2, del Codice del processo amministrativo, secondo cui il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nei suoi poteri tecnico-discrezionali non ancora esercitati.

Infatti, nel caso in esame, non erano stati affatto dimostrati elementi concreti di abnorme illogicità o travisamento dei fatti, tali da consentire e giustificare l’intervento del Giudice.

Infine, il ricorso viene integralmente respinto con conferma dell’aggiudicazione.