Con la sentenza n. 2023/2026, il TAR Piemonte ha fornito un chiarimento essenziale in riferimento all’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici.
Il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi soddisfatto quando solo due dei tre membri possiedono effettivamente competenze specifiche nel settore, mentre il terzo membro dispone unicamente di una competenza tecnica generale in materia di gare d’appalto?
La questione è stata chiarita dal TAR nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di una fornitura mediante accordo quadro. Nel caso in esame, un concorrente sollevava un’eccezione di illegittimità, sostenendo che uno dei membri della commissione non possedesse i requisiti di competenza richiesti dalla normativa vigente.
Il TAR, richiamando l’articolo 93 del D.lgs. n. 36/2023, ha sottolineato che il Codice non impone una corrispondenza obbligatoria tra le competenze dei membri della commissione e tutti gli ambiti materiali che concorrono a definire l’oggetto complessivo del contratto.
La commissione, infatti, svolge una funzione temporanea e straordinaria nell’ambito della stazione appaltante, con compiti meramente istruttori. Le competenze richieste dal Codice sono circoscritte all’attività di valutazione delle offerte presentate sotto il profilo tecnico ed economico. Di conseguenza, l’esperienza e le competenze dei commissari devono riferirsi ad aree tematiche omogenee, senza che sia necessario possedere conoscenze specifiche in relazione a ogni singola attività oggetto della procedura di gara.
Tanto è vero che la corretta composizione della commissione richiede, pertanto, il rispetto di alcuni principi fondamentali: non è necessaria una corrispondenza puntuale tra le competenze dei commissari e ogni singola prestazione prevista dall’appalto, essendo sufficiente una preparazione riferita ad ambiti tematici omogenei. Accanto agli esperti nel settore principale, possono essere presenti componenti dotati di competenze tecniche, amministrative e gestionali. È inoltre richiesta una prevalenza di esperti nel settore oggetto dell’affidamento. La professionalità dei commissari, infine, può essere dimostrata non soltanto attraverso i titoli di studio, ma anche mediante le esperienze professionali e gli incarichi precedentemente svolti.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la legittima composizione della commissione giudicatrice richiede una presenza prevalente, ma non esclusiva, di membri esperti nel settore oggetto dell’appalto. Pertanto, la competenza dell’organo collegiale può ritenersi soddisfatta quando anche solo due dei suoi tre membri possiedano competenze specifiche nel settore interessato dalla procedura di gara. È quindi sufficiente che il terzo componente disponga di una competenza tecnica generale in materia di procedure di gara e appalti pubblici.
Di conseguenza, la contestazione sollevata non può essere accolta sulla base della sola presunta incompetenza di uno dei commissari nominati, in assenza di elementi concreti idonei a dimostrare un effettivo deficit conoscitivo tale da compromettere la valutazione dell’offerta.
In conclusione, l’eventuale incompetenza di un componente della commissione non determina automaticamente l’illegittimità dell’aggiudicazione, ma assume rilievo soltanto qualora sia concretamente idonea a incidere sulla valutazione delle offerte. In applicazione del principio del risultato, sancito dall’articolo 1 del D.lgs. n. 36/2023, non può disporsi l’annullamento della gara in presenza di un vizio meramente formale, privo di effettive conseguenze sulla procedura.



